No Gronda
24Mar/110

Ricorso al TAR- venerdi’ conferenza stampa

Venerdì 25 marzo ore 10.30 conferenza stampa per la presentazione del ricorso al TAR contro la gronda nello studio dell'avvocato Granara a Genova in via Bartolomeo Bosco 31 (vicino Palazzo di Giustizia).

Gronda di Ponente - Abstract ricorso

Il presente ricorso svilupperà censure in ordine al Protocollo di intesa impugnato, sotto due distinti profili: il primo, in ordine al mancato perfezionamento dell’intesa oggetto del Protocollo di intesa impugnato ovvero alla sua invalidità o illegittimità (motivi da n. 1 a n. 5), il secondo, in ordine al progetto preliminare ed all’illegittimo procedimento di approvazione del medesimo (motivi da n. 6 a n. 10).

Sotto il primo profilo, il ricorso svilupperà l’invalidità, l’illegittimità (se non addirittura l’inesistenza) dell’intesa di cui al Protocollo impugnato, in primis, per essere stata stipulata senza l’assenso della Regione che non ha firmato il Protocollo e senza l’avvio del procedimento di superamento del dissenso regionale ex lege previsto (motivi nn. 1 e 2). Peraltro, il predetto dissenso regionale non potrà essere superato successivamente, sia per la natura non progressiva dell’intesa in oggetto, sia per l’incongruità del parere negativo già espresso, con una motivazione (relativa al Tunnel della Fontanabuona) sviata e inconferente (motivo n. 3).

Inoltre, l’intesa non è stata correttamente perfezionata, per l’illegittimo operato della Provincia di Genova che, da un lato, non ha specificato le proprie competenze in ordine ad un intervento localizzato esclusivamente nel Comune di Genova (motivo n. 4) e, dall’altro, ha contraddittoriamente imposto prescrizioni condizionanti il proprio assenso, poi scomparse dal Protocollo di intesa finale, in assenza di qualsivoglia idonea motivazione (motivo n. 5).

Sotto il secondo profilo, il ricorso svilupperà l’illegittimità del procedimento di elaborazione del progetto preliminare assentito con il Protocollo impugnato, in relazione al quale è stata violata la funzione strumentale del progetto preliminare al raggiungimento dell’intesa, nonché le prescrizioni contenutistiche stabilite dal Codice dei Contratti (motivi nn. 6 e 7), con particolare riguardo alla mancata previsione del piano degli espropri (motivo n. 8).

Inoltre, pur in assenza del predetto piano degli espropri, è stata illegittimamente attivata, in difetto del presupposto, una (peraltro carente) attività di Front Office, nei confronti degli (inesistenti) espropriandi, che non è stata neppure in grado di svolgere l’attività informativa per cui è stata istituita (motivo n. 9).

Aggiungasi la violazione del principio partecipativo, per non avere le Amministrazioni stipulanti tenuto conto delle numerose criticità rilevate dai cittadini nel corso del Dibattito Pubblico, instaurato dalle Amministrazioni stesse e per non avere tenuto conto degli interessi (ne considerato i rilievi comunque formulati ed anzi la ferma opposizione alla realizzazione dell’intervento) dei Contigui a quello genovese (motivo n. 10).

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